Art. 20 · Disposizioni per il settore aereo
Capo I

Art. 20

Abrogato20 / 115

Disposizioni per il settore aereo

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. All' del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «190,2 milioni di euro»; b) al comma 2, le parole «200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni per l'anno 2021» e le parole «previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo di cui al presente comma. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo le modalità indicate nell'accordo previsto dal presente comma»; c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 2 viene corrisposto direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in relazione allo stesso non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all' del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'addizionale prevista dall' del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 2». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 14,3 milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'.
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