Art. 109 · Proroga esonero TOSAP e COSAP
Capo VII

Art. 109

Abrogato109 / 115

Proroga esonero TOSAP e COSAP

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'.
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