Art. 1-ter
3 / 167In vigore dal 1 gen 2021
(( (Indennità per i lavoratori della regione Campania). ))
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
((, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti,))
, ai lavoratori
((...))
della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al
((31 dicembre 2021))
, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa
((...))
. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all', comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all' del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennità di cui al comma 1 non è altresì compatibile con la presenza
((alla data di presentazione dell'istanza))
di una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o delle misure aventi finalità analoghe di cui all', comma 2, del medesimo decreto-legge.
((d-bis) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) ))
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione Campania di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
((3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-1-ter