Art. 93
128 / 345In vigore dal 23 mar 2021
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato
((1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all' del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all', comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.))
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1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l', comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del suindicato decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-93