Art. 92 · Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
Capo II

Art. 92

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Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

In vigore dal 19 mag 2020
1. Le prestazioni previste dagli del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nè di quelle di cui agli del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. 2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'.
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