Titolo III›Capo I
Art. 80
Abrogato120 / 266Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. All' del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all' della legge 15 luglio 1966, n. 604.";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all', comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purchè contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri nè sanzioni per il datore di lavoro.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-80