Titolo III›Capo I
Art. 78
Abrogato118 / 266Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all' del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni";
b) al comma 2, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente:
"sessanta".
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L' del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
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