Art. 76

Art. 76

109 / 345
In vigore dal 19 mag 2020
Modifiche all' in materia di sospensione delle misure di condizionalità 1. All', comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro mesi".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-76