Art. 66

Art. 66

96 / 345
In vigore dal 19 lug 2020
Modifiche all' in materia di dispositivi di protezione individuale 1. All', del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, ((sanitari e no,)) "; b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le ((disposizioni)) di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.".
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