Art. 66
96 / 345In vigore dal 19 lug 2020
Modifiche all' in materia di dispositivi di protezione individuale
1. All', del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari,
((sanitari e no,))
";
b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le
((disposizioni))
di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.".
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