Capo II
Art. 53
Abrogato53 / 266Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. In deroga all', comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non
rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una
decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i
suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti
da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-53