Art. 5-bis

Art. 5-bis

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In vigore dal 25 feb 2025
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell', commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19. 1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al ((31 dicembre 2025)) . Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. 1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni ((2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022)) può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.
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