Art. 31-bis

Art. 31-bis

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In vigore dal 19 lug 2020
(( (Confidi). )) ((1. Il comma 6 dell' del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell', comma 1"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-31-bis