Art. 222 · Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi
Capo VI

Art. 222

Abrogato222 / 266

Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. 2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'.
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