Art. 221 · Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Capo V

Art. 221

Abrogato221 / 266

Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. All' del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all' del codice penale.".
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