Titolo I
Art. 21
21 / 266Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente
In vigore dal 19 mag 2020
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2204-bis, è inserito il seguente:
"Art. 2204-ter.
(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)
1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.
2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale.".
b) dopo l'articolo 2197-ter è inserito il seguente:
"Art. 2197-ter.1.
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta
con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-21