Art. 201

Art. 201

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In vigore dal 19 lug 2020
Incremento Fondo salva-opere 1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all' del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'. 2. ((Per le medesime)) finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e ((sub-fornitori)) , che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell', comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo , con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato .
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