Capo II
Art. 172
Abrogato92 / 266Altre disposizioni
In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. Le cessioni di cui all' si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
2. Nelle cessioni di cui all', al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall' del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all', non concorrono, in quanto escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all', comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell' del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.
Storico versioni
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