Art. 166 · Condizioni
Titolo VIICapo I

Art. 166

184 / 266

Condizioni

In vigore dal 19 mag 2020
1 La concessione della garanzia di cui all', comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all' del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte prove di stress a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell'Autorità competente riguarda altresì l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all' del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente. 2. La garanzia di cui all' può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria. 3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto nè conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-166