Art. 151
203 / 345In vigore dal 23 mar 2021
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali
1. È prorogato fino al
((31 gennaio 2022))
, il termine finale della sospensione disposta dall', comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell', comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso .
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2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall', comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l', comma 13) che "Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all' comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Storico versioni
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