Art. 145

Art. 145

197 / 345
In vigore dal 25 lug 2021
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo 1. Nel 2020 e fino al ((31 agosto)) 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-145