Titolo VI
Art. 145
Abrogato163 / 266Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-145