Art. 118-quater

Art. 118-quater

164 / 345
In vigore dal 19 lug 2020
(( (Modifiche al comma 346 dell' della legge 28 dicembre 2015, n. 208). )) (( 1. All', comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"; b) il sesto periodo è soppresso. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall', comma 5, del presente decreto. ))
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