Art. 112 · Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa
Titolo V

Art. 112

Abrogato130 / 266

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa

In vigore dal 19 mag 2020 al 19 mag 2020
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell' del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'.  
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-112