Art. 110
150 / 345In vigore dal 19 lug 2020
Rinvio termini bilancio consolidato
1.Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre
2020.
((1-bis. Il comma 3 dell' del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all' del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell' del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell' del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell' del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020"))
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Storico versioni
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