Art. 8 · Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società
Capo II

Art. 8

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Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

In vigore dal 9 apr 2020
1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23#art-8