Art. 21 · Rimessione in termini per i versamenti
Capo IV

Art. 21

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Rimessione in termini per i versamenti

In vigore dal 9 apr 2020
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
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