Capo II
Art. 14 bis
26 / 64Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
In vigore dal 7 giu 2020
1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all', comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall', comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23#art-14-bis