Capo II
Art. 13 ter
25 / 64Microcredito
In vigore dal 7 giu 2020
1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23#art-13-ter