Art. 53

Art. 53

Abrogato78 / 176
In vigore dal 7 giu 2020
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23) 9 --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 5 giugno 2020, n. 40 ha disposto (con l', comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli , comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18."
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-53