Art. 53
Abrogato78 / 176In vigore dal 7 giu 2020
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23)
9
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 5 giugno 2020, n. 40 ha disposto (con l', comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli , comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-53