Art. 50

Art. 50

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In vigore dal 30 apr 2020
( Modifiche alla ((disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR)) ) 1. All' della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « ((comma 499.)) » le seguenti: «All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio»; b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « ((comma 499.)) » le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell' ((esame istruttorio".)) 2. All', comma 237, della ((legge 27 dicembre 2019, n. 160,)) le parole: "18 aprile 2020" sono sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-50