Art. 50
75 / 176In vigore dal 30 apr 2020
( Modifiche alla
((disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR))
)
1. All' della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «
((comma 499.))
» le seguenti: «All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio»;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «
((comma 499.))
» le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'
((esame istruttorio".))
2. All', comma 237, della
((legge 27 dicembre 2019, n. 160,))
le parole: "18 aprile 2020" sono sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-50