Art. 46 · Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
Capo II

Art. 46

Abrogato46 / 127

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

In vigore dal 17 mar 2020 al 29 apr 2020
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli , della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell', della legge 15 luglio 1966, n. 604.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-46