Art. 39

Art. 39

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In vigore dal 8 ott 2020
(Disposizioni in materia di lavoro agile) 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. (17) 2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse. 21 --------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l', comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l', comma 3) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-39