Art. 30
52 / 176In vigore dal 19 mag 2020
(Indennità lavoratori del settore agricolo)
1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l', comma 7) che ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui al presente articolo, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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