Art. 2-sexies

Art. 2-sexies

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In vigore dal 30 apr 2020
(( (Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale). )) ((1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro))
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