Art. 18-bis
35 / 176In vigore dal 30 apr 2020
(( (Finanziamento delle case rifugio). ))
((
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-18-bis