Titolo I
Art. 14
Abrogato14 / 127Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
In vigore dal 17 mar 2020 al 29 apr 2020
1. La misura di cui all', comma 2, lettera h) del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-14