Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 30 apr 2020
(( (Sorveglianza sanitaria). )) (( 1. La misura di cui all', comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica: a) agli operatori sanitari; b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonchè delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. 2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-14