Art. 125-bis

Art. 125-bis

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In vigore dal 30 apr 2020
(( (Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).)) (( 1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall', comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate. 2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3. Per effetto della proroga di cui al comma 1: a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell' del decreto legislativo n. 79 del 1999; b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell' del decreto legislativo n. 79 del 1999; c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell' del decreto legislativo n. 79 del 1999. ))
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