Art. 104 · Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
Titolo VCapo I

Art. 104

Abrogato104 / 127

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

In vigore dal 17 mar 2020 al 29 apr 2020
1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all', comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-104