Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 13 mag 2020
Disposizioni finali 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, sono fatte salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto, anche in merito a quanto previsto dagli , ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione. 2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono ((adottare)) ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Dall'attuazione di quanto previsto al capo III ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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