Art. 12 · Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo III

Art. 12

Abrogato12 / 16

Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale

In vigore dal 14 mar 2020 al 12 mag 2020
1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro. 2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all' del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.
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