Capo III
Art. 12
Abrogato12 / 16Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale
In vigore dal 14 mar 2020 al 12 mag 2020
1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.
2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all' del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-11;16#art-12