Art. 12
15 / 19In vigore dal 13 mag 2020
Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.
2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
((...))
provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all' del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili
((, avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede altresì al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all' del presente decreto))
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-11;16#art-12