Art. 9 · Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Capo I

Art. 9

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Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa

In vigore dal 1 mar 2020
1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020». 2. All', comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020». 2-bis. All', comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e le parole: "nel 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2020, 2021 e 2022". 2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162#art-9