Art. 8 bis · Proroga di termini in materia di magistratura onoraria
Capo I

Art. 8 bis

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Proroga di termini in materia di magistratura onoraria

In vigore dal 1 mar 2020
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, alinea, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 15 agosto 2025"; b) all', il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni dell' entrano in vigore il 31 ottobre 2025".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162#art-8-bis