Art. 19 ter · Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Capo II

Art. 19 ter

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Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In vigore dal 1 mar 2020
1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all', comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1".
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