Art. 11 ter · Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili
Capo I

Art. 11 ter

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Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili

In vigore dal 1 mar 2020
1. In deroga al termine previsto dall', comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all', comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all' della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.
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