Art. 47-bis

Art. 47-bis

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In vigore dal 30 giu 2019
(( (Misure a sostegno della liquidità delle imprese) )) ((1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all', comma 18, del presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34#art-47-bis