Art. 44-bis

Art. 44-bis

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In vigore dal 26 mag 2021
(Cessione di crediti) 1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il ((31 dicembre 2021)) , crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all', comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto nè trasformato in credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro ((per ciascuno degli anni 2020 e 2021)) , determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il ((31 dicembre 2021)) dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il cedente: a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo; b) non sono deducibili nè fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all', comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi del citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili nè fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all', comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dalla società partecipata, nonchè dai soci, qualora abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da società di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società nella medesima proporzione di attribuzione di cui all' del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all' del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili nè fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all', comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dai soci che abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. 3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all', comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata tramite la comunicazione di cui al punto 1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016 entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell' del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell', comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti.
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