Art. 20
64 / 118In vigore dal 30 giu 2019
Modifiche alla misura Nuova Sabatini
1. All', del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 2, dopo le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario," sono inserite le seguenti: "nonchè dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,"))
;
a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «4 milioni di euro»;
b) al comma 4, dopo le parole «L'erogazione del predetto contributo è effettuata» sono inserite le seguenti: «,sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento,» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34#art-20