Capo III
Art. 22
Abrogato22 / 30Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione
In vigore dal 19 apr 2019 al 17 giu 2019
1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole "nella misura massima di cento unità" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole "è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale";
c) al comma 7, lettera c), dopo le parole "Commissario Straordinario" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari".
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "per le esigenze di cui al comma 1" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche stipulando contratti a tempo parziale";
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea";
c) il comma 3-quinquies è abrogato.
3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole "dalla legge 7 agosto 2012, n. 134," sono inserite le seguenti: "è assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e".
4. All', comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, la parola "cessazione" è sostituita dalla seguente "riduzione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32#art-22