Art. 2-bis

Art. 2-bis

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In vigore dal 18 giu 2019
(( (Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici). )) (( 1. All' del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "ed anche assistiti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se assistiti"; b) al comma 6, le parole: "in misura non superiore a un quarto del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7". 2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti". 3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole: "limiti indicati al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "limiti indicati al secondo comma"))
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