Art. 8-bis
14 / 65In vigore dal 1 mar 2020
(( (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento).))
((
1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell' è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-8-bis