Art. 44

Art. 44

61 / 65
In vigore dal 1 gen 2026
Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi 1. In deroga agli , comma 3-bis, e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonchè in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica , nonchè nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi. 1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all', comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.(22)(32) 1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al presente comma non possono essere stipulati altri accordi. 46 1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora: a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. 46 1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quater si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all' del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalità operative della previsione di cui al presente comma. 46 (19) (36) (39) (46 --------------- AGGIORNAMENTO (19) La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l', comma 278) che "È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all' del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022". --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 50-bis, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all', comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022". --------------- AGGIORNAMENTO (32) La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l', comma 329) che "È prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all' del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (36) La L. 30 dicembre 2022, n. 213, ha disposto (con l', comma 172) che "È prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito di cui all' del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2". --------------- AGGIORNAMENTO (39) La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l', comma 191) che "Il trattamento di sostegno al reddito di cui all' del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l'anno 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2". --------------- AGGIORNAMENTO (46) La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l', comma 167) che "Il trattamento di sostegno al reddito di cui all' del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2". Ha inoltre disposto (con l', comma 172) che "Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di cui all', commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-44